NAVASCO associazione culturale
STATUTO
“ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVASCO”
ART. 1- DENOMINAZIONE E SCOPO
E’ costituita l’associazione denominata: ”ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVASCO”.
L’associazione è apolitica e senza fini di lucro. Ha lo scopo di incoraggiare lo studio storico, artistico, archeologico del territorio e di sviluppare la sua salvaguardia e la sua valorizzazione.
ART. 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Cosasca di Trontano, via Provinciale 61.
ART. 3- SCOPI
Gli scopi principali che l’Associazione si prefigge sono:
riunire tutti coloro che hanno interesse per le problematiche storico-culturali del territorio di Trontano anche in relazione ai suoi rapporti con l’Ossola e le valli limitrofe.
coinvolgere la popolazione perché si attivi e partecipi agli scopi associativi
sensibilizzare gli Enti pubblici e privati per una riqualificazione culturale del territorio
organizzare manifestazioni rispondenti ed attinenti alle specifiche finalità dell’Associazione.
ART. 4- L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre d’arte.
attività editoriali: pubblicazione degli studi e delle ricerche compiute, nonché di atti di convegni e di seminari.
ART. 5 – SOCI
Soci dell’associazione possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni di fatto, gli Enti Pubblici e privati e gli Organi di Stato.
Soci ordinari sono le persone maggiorenni o enti che si impegnano a versare, per tutto la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Il Sindaco pro tempore del Comune di Trontano, i Parroci pro tempore di Cosasca e di Trontano sono soci di diritto.
Si perde la qualifica di socio, oltre che per dimissioni, anche per morosità della quota associativa. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.
ART.6-L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
ART. 7- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
Motivi di esclusione da socio sono i seguenti: dimissioni; assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell’Associazione; inosservanza dello statuto e dei regolamenti; attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione; incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l’associazione) ad attività analoghe a quelle sociali intraprese per conto proprio; rilascio di false dichiarazioni o attestazioni all’Associazione e/o ai suoi organi; uso improprio del marchio, del logo e dei segni distintivi dell' Associazione; morosità della quota associativa annuale alla fine del primo semestre.
ART. 8-Il regolamento stabilisce gli aventi diritto al voto e le modalità dello stesso.
ART. 9 – FINANZIAMENTI
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione dispone:
- delle quote sociali;
- delle oblazioni volontarie dei soci;
- delle sovvenzioni e dei contributi elargiti da enti o da privati;
- dai proventi relativi alle iniziative promosse dalla associazione.
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di febbraio.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.
ART. 10 – ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi della associazione:
l’Assemblea dei soci,
il Consiglio Direttivo,
il Presidente,
il Segretario,
il Tesoriere,
il Collegio dei Probiviri,
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 11 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti. Il regolamento stabilisce gli aventi diritto al voto e le modalità dello stesso.
L’Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all’anno, approva il bilancio consuntivo, delibera sugli indirizzi di politica generale dell’Associazione e sulla attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali, elegge il Consiglio Direttivo, ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla sostituzione di parte e di tutto il Consiglio Direttivo, sulla fusione o incorporazione con altri circoli o associazioni, sullo scioglimento e sull’estinzione dell’Associazione.
Il Regolamento, in conformità con la legge, determina le modalità di convocazione delle assemblee e le maggioranze necessarie per la validità delle delibere.
ART. 12– DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
La prima nomina dei membri del Consiglio Direttivo verrà effettuata nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario ed il Tesoriere, anche fra i soci non eletti negli organi associativi. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri anche fra i non soci.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo proponente dell’Associazione. E’investito di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini statutari, fatta eccezione per quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’ Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
stabilire gli importi delle quote annuali associative
redigere i verbali di ogni riunione da depositare presso la sede dell’Associazione.
Qualora si verifichino assenze prolungate o ingiustificate dei componenti del Consiglio, il Consiglio stesso può provvedere alla sostituzione temporanea o definitiva con un membro supplente.
Le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento,
ART. 14 – PRESIDENTE
Il Presidente della Associazione, eletto fra i membri del Consiglio Direttivo, resta in carica per la stessa durata del Consiglio stesso.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, convoca le assemblee e compie tutti gli atti non riservati alla competenza della assemblea o del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza può decidere su questioni di competenza dei predetti organi, salvo successiva ratifica da parte degli stessi.-
In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 15 – SEGRETARIO – TESORIERE
Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo anche tra i soci non consiglieri; durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.
Il Segretario segue gli affari amministrativi della Associazione e redige i verbali delle Assemblee.
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e redige il bilancio consuntivo della Associazione.
ART. 16 – COLLEGIO DI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dal Consiglio direttivo al di fuori dei componenti del direttivo. Dura in carica 3 anni.
Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie e le divergenze che sorgessero all’interno della Associazione qualora non rientrassero nella competenza degli organi statutari.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dalla Assemblea e dura in carica 3 anni. Ha il compito di esaminare periodicamente e discrezionalmente la contabilità sociale, garantendo così all’Assemblea il controllo e la trasparenza dei bilanci dell’Associazione.
ART. 18 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili.
ART. 19 – SCIOGLIMENTO –FUSIONE DELLA ASSOCIAZIONE.
In caso di scioglimento dell’Associazione, con le maggioranze necessarie previste dalla legge, i beni sociali passeranno ad altro ente con finalità analoghe o per fini di pubblico interesse indicato dall’ Assemblea.
ART. 20 – RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile in materia di associazione.